9 Gennaio 2018

AVVISO AGLI UTENTI – CHIARIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE (TAX CREDIT, FONDI CIPE, PIANO STRAORDINARIO SALE)

In relazione alla concessione di contributi per le imprese di esercizio cinematografico si precisa che:

 

1. I contributi relativi al bando CIPE sono finalizzati esclusivamente all’acquisto o al rinnovo di impianti digitali che prevedano contemporaneamente l’acquisizione e la messa in opera di dispositivi atti alla fruizione cinematografica da parte di persone con disabilità sensoriale. Non è possibile richiedere il contributo esclusivamente per rinnovare il proiettore, anche se la sala è già dotata di tali dispositivi. L’intervento di rinnovo del proiettore potrà essere sostenuto mediante la richiesta di tax credit previsto all’articolo 17 della legge n. 220/2016  (la cui modulistica sarà disponibile a breve) oppure con il Piano straordinario sale (articolo 28 della legge n. 220/2016) 

  

2. Il decreto di attuazione dell’articolo 17 della legge n. 220/2016, in corso di pubblicazione, prevede che è possibile richiedere il tax credit per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016   

                          

3. I soggetti che hanno già ottenuto il tax credit digitale ai sensi della precedente normativa (D.M. 21/01/2010) non possono avvalersi, per i medesimi investimenti, del tax credit previsto all’articolo 17 della legge n. 220/2016         

 

4. È possibile cumulare i contributi previsti dall’articolo 17 della legge n. 220/2016  con i contributi stanziati dal bando CIPE e dal Piano straordinario sale (DPCM 4 agosto 2017), purché, in quest’ultimo caso, gli interventi per i quali si fa domanda abbiano finalità diverse da quelle previste dall’articolo 3, comma 2, lettera d) del DPCM citato sopra e comunque entro i limiti di cumulabilità di cui al successivo punto 5                           

 

5. Per quanto riguarda i limiti massimi di cumulabilità, la normativa europea (Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni) chiarisce che:

A) per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante;

B) per gli aiuti che non superano 2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui alla lettera A)     

 

6. Ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti di stato in relazione a uno specifico investimento, si procede alla somma algebrica delle varie tipologie di contributi pubblici via via ottenuti, fino al raggiungimento del limite massimo previsto. In caso di superamento di detto limite viene applicata una decurtazione al fine di ricondurre gli aiuti pubblici al limite massimo previsto dalla normativa comunitaria                                                             

 

7. NON è possibile cumulare il contributo ottenuto dal bando CIPE, per gli stessi costi ammissibili, con i contributi erogati mediante il Piano straordinario sale.