Le disposizioni sul tax credit - credito d’imposta prevedono la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore cinematografico. Destinatari sono le imprese di produzione e distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché le imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un film dal produttore di quest’ultimo.
3. Tax credit investitori esterni (art. 1, comma 325, l. 244/2007 e decreto 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e distributori”)
Il credito di imposta spetta all’investitore “esterno” (ovvero diverso dal produttore cinematografico) che fornisca un apporto di capitale alla realizzazione di un film, non superiore al 49% del relativo costo di produzione. Il beneficio fiscale è pari al 40% dell’apporto fornito. Se l’investitore esterno che dà un apporto alla produzione è un’impresa di distribuzione, il credito d’imposta è del 20%.E’ necessario che almeno l’ 80% dell’apporto esterno ricevuto sia speso dal produttore del film sul territorio nazionale.Lo strumento giuridico attraverso il quale si può dar seguito all’apporto di capitale è il contratto (tra produttore cinematografico e impresa esterna) di associazione in partecipazione agli utili del film. Nel contratto, gli utili dell’investitore associato non possono superare il 70% degli utili complessivi realizzati dall’opera.
Riconoscimento requisiti per gli investitori esterni
Relativamente a film nei quali le imprese esterne si associno in compartecipazione, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale dev’essere comunque l’impresa cinematografica che produce il film a chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle medesime tabelle valide per il “tax credit produttori”. Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, il film ottiene automaticamente l’eleggibilità culturale.
4. Tax credit distribuzione (art. 1, comma 327, l. 244/2007 e decreto 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e distributori”)
Alle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito d’imposta:
- del 15% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di un film, se riconosciuto di nazionalità italiana e di interesse culturale
- del 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di film riconosciuti di nazionalità italiana.
Riconoscimento requisiti per le imprese di distribuzione
Ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, il film per il quale l’impresa di distribuzione presenta la richiesta deve comunque ottenere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle medesime tabelle valide per il “tax credit produttori”. Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, il film ottiene automaticamente l’eleggibilità culturale.
Richieste e Procedure
Per accedere alle agevolazioni fiscali i soggetti interessati devono inviare o consegnare la richiesta alla direzione generale per il Cinema, compilando l’apposita modulistica.
L’ufficio responsabile del procedimento è il Servizio II Produzione cinematografica, tel. 0667233248.
Funzionario addetto Giorgio Squitieri tel. 0667233225
giorgio.squitieri@beniculturali.it.
Per il tax credit digitale: Leonilde De Cinque tel. 0667233251
leonilde.decinque@beniculturali.it.