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Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Cinema

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Cinema in pillole

Catherine Spaak (1960 – 1970)


Erope Loves Cinema - Media Italia
Centro sperimentale per il cinema
La biennale di Venezia
Cinecittà
Cinecittà

Faq Produzione

  • 1. D.: Cos’è un film secondo la legge italiana?
    R.: Secondo la legge italiana un film è uno “spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, a contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno secondo la legge sul diritto d’autore, destinato al pubblico dal titolare dei diritti, in primo luogo nella sala cinematografica”. Un film per la televisione (per esempio, uno della serie “Montalbano”) realizzato in modo cinematografico ma non destinato alla sala non è un film di cui si occupa la Legge sul Cinema. Le riprese con una videocamera digitale delle proprie vacanze o del proprio matrimonio non sono, secondo la legge, un film, anche se montate egregiamente e con effetti speciali straordinari, perché non destinate al pubblico né alle sale cinematografiche.
  • 2. D.: Cos’è la denuncia di inizio lavorazione di un film e come presentarla?
    R.: La denuncia di inizio lavorazione è la comunicazione obbligatoria di inizio delle riprese di un film, che deve pervenire alla Direzione generale per il Cinema almeno un giorno prima dell’inizio delle riprese stesse. La nazionalità e qualunque beneficio richiesto possono essere ottenuti solo se tale denuncia è stata presentata correttamente tramite lo Sportello Cinema nel sito internet della Direzione generale per il Cinema.
  • 3. D.: Cos’è la nazionalità italiana di un film e a che serve?
    R.: La nazionalità italiana è il riconoscimento, verificato dalla Direzione generale per il Cinema, che un film è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e cioè: a) regista italiano, b) autori del soggetto in maggioranza italiani, c) sceneggiatori in maggioranza italiani, d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) autore della fotografia italiana; h) montatore italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana;o) riprese e uso di teatri di posa in Italia; p) utilizzo di industrie tecniche italiane; q) effettuazione di almeno il 30% delle spese complessive in Italia con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o) e p) e agli oneri sociali. La nazionalità è di due tipi:

    - nazionalità provvisoria: riconosciuta ai film in corso di realizzazione;

    - nazionalità definitiva: riconosciuta ai film realizzati dopo che abbiano ottenuto il nulla-osta di proiezione in pubblico.

    La nazionalità di un film serve a garantire l’italianità (e l’europeità) di un film e che i contributi dello Stato vadano almeno in parte a favore di imprese e di lavoratori italiani.
  • 3.1. D.: Tutti i film prodotti in Italia devono avere la nazionalità italiana?
    R.: Solo i film che chiedono un beneficio o un riconoscimento previsti dalla legge devono essere di nazionalità italiana.
  • 3.2 D.: Gli autori, gli interpreti, il regista di un film di nazionalitá italiana devono essere italiani o possono essere stranieri?
    R.: I cittadini dell’Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani. Quindi, un film con regista lettone, interpreti principali rumeni, montatore inglese … può avere la nazionalità italiana.
  • 4. D.: Cos’è il certificato di origine italiana di un film?
    R.: Il documento attesta, appunto, l’origine italiana di un film. Il certificato è rilasciato sulla base di una Direttiva comunitaria del 1963 in materia di cinematografia. Tutti i film che hanno la nazionalità italiana, ovviamente, possono avere il certificato di origine italiana. Ma anche i film italiani che non hanno avuto o non hanno richiesta la nazionalità possono avere il certificato di origine italiana, che comporta il possesso di requisiti meno incisivi della nazionalità.
  • 5. D.: Cos’è l’elenco delle imprese cinematografiche e come iscriversi?
    R.: La Legge sul Cinema in vigore ha previsto che le imprese cinematografiche di produzione, distribuzione, esportazione, esercizio e industrie tecniche debbano iscriversi all’apposito elenco delle imprese cinematografiche, istituito presso la Direzione generale per il Cinema, se vogliono essere ammessi ai benefici previsti dalla legge stessa. Per iscriversi è sufficiente compilare l’apposito formulario tramite lo Sportello Cinema nel sito internet della Direzione generale per il Cinema (www.cinema.beniculturali.it) e poi trasmettere una copia stampata del modulo generato, firmata dal responsabile legale dell’impresa o da un delegato, corredata da una marca da bollo da euro 14,62 e da una fotocopia, anch’essa firmata, di un documento di identità valido.
  • 5.1 D.: Tutte le imprese che producono cinema devono essere iscritte all’elenco delle imprese cinematografiche?
    R.: No. L’iscrizione non è obbligatoria. Le imprese cinematografiche che non intendono chiedere benefici allo Stato possono non iscriversi all’elenco delle imprese cinematografiche, che è un albo avente solo carattere dichiarativo e non costitutivo di diritti. Neanche le imprese che presentano domande di contributo per cortometraggi devono essere iscritte all’elenco delle imprese cinematografiche.
  • 5.2 D.: Per un’impresa di produzione è importante essere classificata di prima o di seconda categoria?
    R.: Le imprese di produzione sono classificate in base alla tabella del cosiddetto “reference”, mediante la quale le imprese stesse autocertificano l’attività svolta in campo cinematografico e altri dati che le caratterizzano (anni di attività, capitale sociale, numero film prodotti...). Sulla base di quanto autocertificato è loro attribuito un punteggio. Le imprese con un punteggio da zero a cinquantanove sono di seconda categoria e quelle da sessanta a cento sono di prima categoria. Le imprese di prima categoria possono avere un contributo per i lungometraggi non opere prime al massimo di euro 2.500.000 mentre le imprese di seconda categoria possono avere un contributo non superiore a euro 1.875.000.
  • 6. D.: Chi può chiedere un contributo per realizzare un film con il sostegno finanziario dello Stato?
    R.: Possono farlo solo le imprese di produzione iscritte all’elenco delle imprese cinematografiche previsto dalla Legge sul Cinema. Per presentare domanda è necessario che le imprese abbiano un capitale sociale e un patrimonio netto (come da ultimo bilancio approvato) non inferiori a 10 mila euro per i cortometraggi e a 40 mila euro per i lungometraggi.
  • 7. D.: Quali sono le tipologie di film che è possibile realizzare con il contributo dello Stato?
    R.: La Legge sul Cinema classifica i film in due sole tipologie sulla base della durata:

    - cortometraggio = film di durata inferiore a 75 minuti;

    - lungometraggio = film di durata pari o superiore a 75 minuti.

    Ai fini della richiesta di contributo dello Stato i lungometraggi sono ulteriormente classificati in: Opere prime e seconde = film di lungometraggio diretti da un regista che non abbia mai diretto un film per il cinema o che ne abbia diretto uno solo; Lungometraggi non opere prime = film di lungometraggio diretti da un regista che abbia già diretto almeno due film cinematografici oppure che abbia già diretto un solo film cinematografico e opti per tale richiesta di contributo.

    7.1 D.: I documentari devono presentare domanda di contributo per i cortometraggi? Si può chiedere un contributo per un documentario di lungometraggio?

    R.: Il contributo per realizzare un documentario va richiesto sulla base della durata prevista. Se il documentario realizzato dura meno di 75 minuti, può essere chiesto il contributo per un corto. Se invece dura 75 minuti o più, può essere chiesto il contributo come lungometraggio oppure, se il regista è all’opera prima o seconda, come opera prima o seconda.
  • 8. D.: Come chiedere un contributo per realizzare un film?
    R.: E’ possibile presentare richiesta di contributo per realizzare un film tre volte all’anno, nei mesi di gennaio, maggio e settembre (entro il 15 del mese per i corti e le opere prime; entro l’ultimo giorno del mese per i lungometraggi non opera prima). Per presentare la domanda occorre compilare l’apposito formulario, tramite lo Sportello Cinema nel sito internet della Direzione generale per il Cinema, e poi trasmettere tre copie stampate del modulo generato nonché gli allegati previsti (soggetto, sceneggiatura, elenco cast artistico e tecnico, piano finanziario, previsione dei costi, piano grafico di lavorazione, relazioni del regista e del produttore, lettere di intenti degli interpreti principali, relazione di un revisore contabile sulla congruità del piano finanziario e del preventivo, ricevuta di pagamento delle spese istruttorie), che variano in funzione della tipologia del film (corto o lungo).
  • 8.1 D.: Quanto costa presentare una domanda di contributo per realizzare un film?
    R.: Le spese istruttorie hanno i seguenti costi:

    - domanda per cortometraggi: euro 250;

    - domanda per opere prime e seconde: euro 800;

    - domanda per lungometraggi non opere prime: euro 3000.

    Sulla domanda originale bisogna apporre da due a tre marche da bollo da 14,62 euro a seconda della tipologia di film.
    Dopo la concessione del contributo, in caso di presentazione di richieste di variazioni sostanziali alla sceneggiatura, al cast artistico-tecnico, al piano finanziario o al preventivo dei costi sono previste le seguenti ulteriori spese istruttorie:

    - variazioni cortometraggi: euro 50;

    - variazioni opere prime e seconde: euro 100;

    - variazioni lungometraggi non opere prime: euro 250.

  • 8.2 D.: A quanto ammonta il contributo per realizzare un film?
    R.: Per un cortometraggio, il contributo non può essere superiore a 40 mila euro. Per realizzare un’opera prima o seconda il contributo non può superare 1.350.000 euro, pari al 90% del costo massimo ammissibile di 1,5 milioni di euro. Il contributo per realizzare un lungometraggio non opera prima è al massimo di euro 2.500.000, se l’impresa è di prima categoria, e di euro 1.875.000, se l’impresa è di seconda categoria.
  • 9. D.: Ci sono contributi per la distribuzione o l’esportazione di un film?
    R.: La Legge sul Cinema prevede che insieme al contributo per la realizzazione di un film debba essere chiesto anche un contributo per la distribuzione o l’esportazione dello stesso, secondo percentuali stabilite. E’ possibile anche chiedere solo contributi per la distribuzione e/o l’esportazione di un film senza chiedere un contributo per la realizzazione. In entrambi i casi deve essere richiesto il riconoscimento dell’interesse culturale del progetto di film.
  • 10. D.: Come funziona e da chi è composta la Commissione per la Cinematografia che esprime il parere sui progetti di film?
    R.: La Commissione per la Cinematografia è formata da due sottocommissioni. A esprimersi sui progetti di film è la sottocommissione per il riconoscimento dell’interesse culturale, formata a sua volta da due sezioni. La Sezione per il riconoscimento dell’interesse culturale dei lungometraggi esamina i progetti di film di lungometraggio non opere prime (incluse le opere seconde per le quali è stata presentata richiesta) ed esprime parere anche sulle richieste riguardanti lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali. La sezione per il riconoscimento dell’interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi esprime parere sui progetti di opere prime e seconde e cortometraggi. Le due sezioni valutano le qualità artistiche, le qualità tecniche e la coerenza delle componenti artistiche e produttive dei progetti proposti. Entrambe sono presiedute dal Direttore generale per il Cinema. La Sezione per i lungometraggi è composta da sei commissari, nominati dal Ministro, oltre al Direttore generale: a) tre componenti scelti tra registi, sceneggiatori, critici o attori di comprovata esperienza; b) due componenti di provata esperienza nei settori della produzione, distribuzione o esercizio; c) un componente di provata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica. La Sezione per il riconoscimento dell’interesse culturale delle opere prime e seconde e dei corti è formata da quattro commissari, nominati dal Ministro, oltre al Direttore generale: a) due componenti scelti tra registi, sceneggiatori, critici o attori di comprovata esperienza; b) un componente di provata esperienza nei settori della produzione, distribuzione o esercizio; c) un componente di provata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica. I nomi dei componenti sono pubblicati nel sito internet della Direzione generale per il Cinema. Secondo calendari pubblicati nel sito internet, le due sezioni effettuano audizioni del regista e del produttore dei progetti presentati in ogni sessione e successivamente deliberano il parere su tutti i progetti. Le decisioni e le motivazioni sono pubblicate regolarmente nel sito internet. Le sezioni della Commissione esaminano anche tutte le richieste di variazione dei progetti precedentemente approvati.
  • 11. D.: Cosa succede dopo aver presentato una domanda di riconoscimento dell’interesse culturale e di eventuale contributo?
    R.: Dopo che le domande di contributo sono state presentate, ove necessaria, viene richiesta l’integrazione della documentazione mancante e, poi, viene pubblicato nel sito internet l’elenco delle domande presentate con l’indicazione del titolo del progetto, del regista, dell’impresa produttrice e del costo industriale del film. L’impresa ha dieci giorni di tempo dalla pubblicazione per decidere se partecipare alla sessione oppure ritirarsi e presentarsi in una sessione successiva, senza ulteriori spese istruttorie. Dopo la pubblicazione del calendario delle audizioni, avviene l’incontro tra la Commissione e gli autori e produttori di ogni film. Dopo l’audizione, sono concessi altri dieci giorni all’impresa per modificare o integrare la domanda. Infine la Sezione si riunisce ed esamina tutti i progetti, assegnando a ognuno un punteggio e poi stilandone e approvandone la graduatoria. In base alla graduatoria, la Commissione decide quali sono i progetti riconosciuti di interesse culturale e, in relazione ai fondi disponibili, a quali progetti vengono assegnati i contributi eventualmente richiesti. La decisione della Commissione viene pubblicizzata nel sito internet.
  • 12. D.: I contributi dello Stato sono a fondo perduto?
    R.: I contributi dello Stato a favore della produzione e della distribuzione di opere cinematografiche non sono assegnati a fondo perduto, ma devono essere restituiti oppure sono vincolati a finalità che, se non realizzate, determinano l’obbligo di restituzione della somma erogata. Invece, non è prevista la restituzione dei contributi assegnati nei settori dell’esercizio e della promozione cinematografica.
  • 13. D.: Quali sono gli obblighi e gli oneri anche finanziari a carico di chi riceve un contributo dallo Stato per un’attività cinematografica?
    R.: Chi riceve un contributo per la realizzazione di un progetto deve rispettare numerosi gli obblighi di pubblicità o di conservazione del film. I principali sono:

    1. obbligo di riportare nei titoli di coda o di testa che il film è stato riconosciuto d’interesse culturale e/o realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione generale per il Cinema;

    2. obbligo di deposito di una copia positiva nuova del film alla Cineteca nazionale per i film riconosciuti di nazionalità italiana;

    3. obbligo di deposito alla Cineteca nazionale di un internegativo completo di colonna sonora per i film riconosciuti di interesse culturale e per i film che beneficiano dei contributi sugli incassi per il produttore.

  • 14. D.: In quanto tempo si può ottenere un contributo per realizzare un film?
    R.: Dalla scadenza di presentazione delle domande, la Commissione per la Cinematografia ha novanta giorni di tempo per riunirsi ed esprimere il parere. Nel caso di parere positivo con attribuzione del contributo, conseguentemente all'accettazione da parte del beneficiario, il Direttore generale adotta il provvedimento di assegnazione del contributo. Entro un anno dal provvedimento, l'impresa deve reperire autonomamente la parte restante delle risorse necessarie a coprire il piano finanziario dell'opera. Una volta fatto ciò, può presentarsi all'Istituto gestore del Fondo per il Cinema (attualmente è Artigiancassa), con tutta la documentazione richiesta, per l'erogazione del contributo.
  • 14.1 D.: Come e da chi vengono erogati i contributi dello Stato per un film?
    R.: Entro un anno dal decreto di concessione del contributo, l’impresa beneficiaria deve autocertificare il reperimento delle risorse per completare il film ed entro ulteriori 30 giorni deve comunicare il relativo piano finanziario alla Direzione generale per il Cinema e all'Istituto gestore del Fondo per il Cinema (attualmente è Artigiancassa). Dopo avere svolto un’istruttoria, la banca invia la bozza di contratto all’impresa. Solo dopo la stipula dell’atto, può aver inizio l’erogazione dei contributi che viene effettuata per stati di avanzamento: 1. prima delle riprese: 20%; 2. inizio riprese: 20%; 3. metà riprese: 20%; fine riprese: 20%; 5. nulla osta proiezione in pubblico: 20%.
  • 15. D.: Cos’è il premio di qualità?
    R.: E’ un premio in denaro di importo variabile, che viene erogato all’impresa produttrice e agli autori dei film nazionali ai quali, annualmente, viene attribuito l’attestato di qualità. Il 71 per cento del premio è destinato all’impresa di produzione e il resto agli autori (soggettista, sceneggiatore, regista, autore della fotografia, autore del montaggio, autore delle musiche, autore della scenografia).
  • 16. D.: Cosa è il contributo sugli incassi per i produttori di film di lungometraggio?
    R.: E’ un contributo percentuale sugli incassi realizzati in sala cinematografica nel termine di diciotto mesi di sfruttamento, a partire dalla prima proiezione in pubblico. Le imprese di produzione possono chiederlo per ogni film nazionale prodotto che incassi almeno 50 mila euro. Per il calcolo del contributo si applica una tabella a scaglioni, fino a un massimo di incassi di euro 20.700.000. I contributi sono finalizzati al rimborso dei finanziamenti ricevuti dallo Stato o alla realizzazione di altri film di nazionalità italiana, entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi stessi. Il mancato rispetto di tale finalità comporta la restituzione del contributo.
  • 17. D.: Cos’è il contributo sugli incassi per gli autori di film di lungometraggio?
    R.: Il contributo sugli incassi è un contributo a favore del regista, degli autori del soggetto e degli autori della sceneggiatura di un film nazionale, pari all’1,5% degli incassi realizzati in sala dal film stesso nel termine di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico.
  • 19. D.: Cos’è il contributo sugli incassi per la distribuzione?
    R.: Le imprese di distribuzione possono chiedere entro il 30 giugno di ogni anno un contributo proporzionale agli incassi di tutti i film di interessi culturale (corti, lunghi e opere prime e seconde) distribuiti nell’anno precedente.
  • 20. D.: Cos’è il contributo per lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali?
    R.: Le imprese di produzione possono chiedere annualmente un contributo di 35 mila euro per lo sviluppo di un progetto filmico, tratto da una sceneggiatura originale di particolare rilievo culturale e sociale. Possono essere attribuiti venti contributi ogni anno. Entro due anni dall’erogazione l’impresa deve presentare il progetto sviluppato per il film, insieme alla denuncia di inizio lavorazione completa (soggetto, sceneggiatura, cast artistico e tecnico, piano di lavorazione, piano finanziario, preventivo dei costi, ecc.). Altrimenti, l’impresa deve restituire il contributo ricevuto.
  • 21. D.: E’ possibile chiedere un finanziamento per scrivere una sceneggiatura?
    R.: Il decreto per il sostegno alla produzione e distribuzione prevede contributi per gli autori di sceneggiature originali, utili per lo sviluppo di progetti filmici (dei quali si parla nella domanda precedente) qualora siano disponibili risorse. Ad oggi, non è stato ancora possibile applicare questa disposizione.
  • 22. D.: E’ possibile chiedere un finanziamento per aprire una sala cinematografica con il contributo dello Stato? In quali casi e come?
    R.: Sì, è possibile chiedere un contributi in conto capitale e in conto interessi per realizzare nuove sale, ripristinare sale inattive, trasformare o adeguare tecnologicamente sale esistenti, rinnovare impianti. Le domande devono essere presentate entro sei mesi dalla stipula dei mutui e non oltre diciotto mesi dall’apertura delle sale cinematografiche. Le domande di contributi sono esaminate in ordine cronologico di arrivo.
  • 23. D.: Cos’è il tax-credit?
    R.: Un’agevolazione fiscale che permette ai soggetti privati che investono nel cinema di accedere a crediti di imposta (tax credit). Per sapere come funzionano, è consultabile la voce Agevolazioni fiscali in questo stesso sito internet. (attivare anche il link alla voce !).
  • 24. D.: Cos’è il tax-credit digitale?
    R.: Il tax-credit digitale è il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti cinematografici che digitalizzano le sale, accordato in percentuale sulle spese sostenute.
  • 25. D.: Che cos’è il Pubblico Registro cinematografico e a che serve?
    R.: Il Pubblico Registro Cinematografico, gestito dalla Siae (Società italiana degli autori ed editori), è l’elenco al quale devono essere registrati tutti i film riconosciuti nazionali o che richiedono benefici allo Stato. Per gli altri film la registrazione è facoltativa. La registrazione delle opere e la trascrizione degli atti di disposizione (cessioni, ipoteche …) hanno valore di prova per il Ministero. Il Registro realizza una forma di pubblicità - notizia che intende tutelare sia lo Stato sia eventuali terzi, fornendo informazioni su alcune caratteristiche essenziali del film come bene economico.
  • 26. D.: Qual è l’ufficio competente per il deposito dei soggetti e delle sceneggiature cinematografiche?
    R.: Il deposito legale obbligatorio delle opere letterarie, compresi soggetti e sceneggiature, avviene presso la Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d’autore - Servizio III Diritto d’autore e vigilanza sulla Siae del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Presso tale ufficio opera il Registro pubblico generale delle opere protette, che attualmente è ospitato presso la Biblioteca nazionale centrale in Roma, viale Castro pretorio n. 212. Nel sito internet della Direzione per le biblioteche (www.librari.beniculturali.it) sono reperibili maggiori informazioni e una guida sul deposito delle opere.

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