18 Aprile 2019

AVVISO AGLI UTENTI – PUBBLICAZIONE DI CHIARIMENTI IN MERITO AL TAX CREDIT

Si pubblica di seguito il testo aggiornato dei chiarimenti relativi al credito di imposta per le sale cinematografiche.
Il documento rimarrà disponibile per la consultazione anche a questo link.
 
Relativamente al tax credit per l’attrazione di investimenti in Italia (tax credit produzione esecutiva di opere straniere), si specifica inoltre che, con riferimento al credito d’imposta previsto al CAPO V (attrazione in Italia di investimenti nel settore) del «D.M. altri tax credit», si precisa che sono ammissibili esclusivamente:
 
a) le spese sostenute da imprese di produzione esecutive e di post-produzione italiane per la realizzazione, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive o parti di esse non aventi il requisito della nazionalità italiana (art. 19, comma 1);
 
b) le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione italiane che non siano in possesso di quote di diritti sull’opera audiovisiva (art. 20, comma 2).
  
Per quanto riguarda il punto a), si specifica che è preclusa l’ammissibilità di un’opera al tax credit in oggetto se l’opera, a prescindere dalla effettiva richiesta del riconoscimento della nazionalità italiana, possiede, anche solo potenzialmente, i requisiti previsti alle tabelle allegate al D.P.C.M. 11 luglio 2017 «riconoscimento della nazionalità italiana delle opere». Con riferimento ai soli requisiti derivanti dalla nazionalità dei componenti del cast tecnico ed artistico non si applica, nel caso in esame, l’equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dello Spazio Economico Europeo; in altri termini, ai soli fini della fattispecie in esame, non rileva la nazionalità diversa da quella italiana dei soggetti alla sezione a) della Tabella A e della Tabella B e alla sezione a) e b) della Tabella C allegate al citato D.P.C.M. e pertanto, ad esempio, la nazionalità europea (diversa da quella italiana) del cast tecnico-artistico, non concorre alla determinazione del punteggio minimo potenziale.
 
Con riferimento al punto b), è utile chiarire che l’impresa, per poter essere considerata quale impresa di produzione esecutiva, quanto meno in relazione alla specifica opera per cui chiede il beneficio, non deve avere mai posseduto qualsiasi tipologia di diritti, ivi inclusi i diritti dominicali, i diritti di elaborazione creativa e i diritti di utilizzazione e sfruttamento dell’opera medesima, per l’intero ciclo di vita e sfruttamento dell’opera. E’ tuttavia opportuno precisare che tale divieto è da intendersi in relazione al possesso della proprietà di tali diritti e non semplicemente al possesso della licenza di utilizzo.